Le verifiche fiscali stanno subendo importanti aggiornamenti normativi per i lavoratori che svolgono la professione in casa.
La recente ordinanza n. 28338 del 25 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sulla distinzione tra l’uso promiscuo e l’uso effettivo degli ambienti, con importanti riflessi sulla validità degli accessi e delle prove raccolte durante i controlli fiscali.
La sentenza della Cassazione ha evidenziato che non basta la semplice presenza di una porta o un passaggio che collega l’abitazione privata allo studio o al negozio per qualificare automaticamente gli spazi come ad uso promiscuo. È indispensabile una valutazione concreta e dettagliata dell’effettiva facilità di transito tra le aree interessate, in particolare rispetto allo scambio di documenti contabili e alla circolazione delle persone durante le verifiche fiscali.
Ad esempio, un collegamento costituito da una scala stretta e poco accessibile non consente di considerare l’uso come realmente promiscuo. Questa differenza è cruciale perché influisce direttamente sulla legittimità degli accessi dell’Agenzia delle Entrate e sulla possibilità di utilizzare i dati raccolti nel corso di questi controlli. Se gli accessi non rispettano le condizioni giuridiche previste, le prove acquisite potrebbero essere contestate e dichiarate illegittime.
Per i contribuenti coinvolti in verifiche su ambienti misti, come studi professionali inseriti all’interno di abitazioni private, questo pronunciamento rappresenta una tutela importante. La connettività fisica non è sufficiente a giustificare l’accesso indiscriminato da parte degli ispettori; è necessario valutare la reale funzionalità e accessibilità del collegamento tra gli spazi abitativi e quelli lavorativi.
Dall’altro lato, gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate devono adottare un approccio più rigoroso e documentato nella fase di accertamento, analizzando attentamente la configurazione degli ambienti prima di procedere con accessi, perquisizioni o sequestri. La corretta interpretazione di questi criteri è fondamentale per garantire sia l’efficacia delle verifiche sia la tutela giuridica degli interessati.
Modalità di erogazione dei rimborsi fiscali e novità operative
Parallelamente alle novità sulle verifiche, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali, confermando il bonifico bancario o postale come modalità prioritaria di pagamento. Il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del proprio conto (IBAN) e ogni variazione, che saranno utilizzate per tutte le operazioni di rimborso successive.
Solo in assenza di tali informazioni, i rimborsi alle persone fisiche vengono effettuati tramite assegni vidimati emessi da Poste Italiane, che devono essere incassati entro 60 giorni dall’emissione. Gli uffici postali effettuano rigorosi controlli sull’identità del presentatore e sulla validità del titolo prima di erogare il pagamento in contanti.

Come richiedere l’accredito(www.formabilityacademy.it)
Il contribuente può richiedere l’accredito diretto sul conto corrente in qualsiasi momento, attraverso la piattaforma web dell’Agenzia o presentando un apposito modello, che deve essere inviato tramite PEC firmata digitalmente o consegnato agli uffici territoriali con allegata la documentazione di identità.
In caso di mancato incasso del rimborso o di accredito non riuscito (ad esempio, per conto chiuso o dati errati), l’Agenzia effettua un secondo tentativo di pagamento. Se anche questo fallisce, il contribuente deve presentare un’istanza per la nuova emissione del rimborso.
Ulteriori situazioni particolari sono disciplinate per i rimborsi fino al 31 dicembre 2019, che prevedevano modalità di pagamento alternative quali il vaglia della Banca d’Italia o il pagamento in contanti presso uffici postali, modalità ormai superate a partire dal 2020.








