Lavorare dopo la pensione è una scelta per coloro che percepiscono assegni previdenziali insufficienti a coprire le spese quotidiane.
Dal 2009, il quadro normativo ha liberalizzato il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ma permangono importanti eccezioni e condizioni da valutare attentamente per evitare sanzioni fiscali o la sospensione del trattamento pensionistico.
Chi percepisce la pensione di vecchiaia può lavorare senza restrizioni. L’attuale requisito per la pensione di vecchiaia è il raggiungimento dei 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi, requisito confermato anche per il 2026. Dal giorno successivo al pensionamento, è possibile riprendere attività lavorative di qualsiasi tipo, sia come dipendenti sia come autonomi, compresa l’apertura di una partita IVA. L’INPS non sospende né riduce l’assegno pensionistico in questi casi. Il reddito da lavoro si somma a quello pensionistico ai fini Irpef, e le imposte sono calcolate in base all’aliquota complessiva.
Analogamente, i titolari di pensione anticipata ordinaria (ottenibile con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza limiti anagrafici) godono di piena libertà nel cumulo dei redditi da lavoro senza riduzioni o obblighi di comunicazione all’INPS.
Queste regole si applicano sia a chi è andato in pensione con il sistema retributivo o misto, sia a chi ha un sistema contributivo puro, ossia chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996.
Le limitazioni per le pensioni anticipate speciali e i rischi fiscali
Il divieto di cumulo tra pensione e lavoro scatta per alcune categorie di pensioni anticipate speciali come l’Ape Sociale, la Quota 103 e la pensione anticipata precoce. Questi strumenti, introdotti per favorire un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, impongono vincoli severi per evitare che la pensione venga percepita insieme a un reddito lavorativo che ne comprometta la finalità.
- Per i beneficiari di Quota 103 (pensione a 62 anni con 41 anni di contributi), è vietato lavorare fino al compimento dei 67 anni. L’unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale con reddito annuo lordo non superiore a 5.000 euro; superata questa soglia, l’INPS sospende l’erogazione della pensione per il periodo in cui si producono i redditi.
- I pensionati anticipati precoci, con almeno 41 anni di contributi e almeno 12 mesi prima dei 19 anni, non possono svolgere alcuna attività lavorativa fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
- L’Ape Sociale, riservata ai lavoratori in condizioni particolari (disoccupati, invalidi, caregiver, lavoratori in attività gravose), richiede il divieto di cumulo fino ai 67 anni, fatta eccezione per redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui. Per chi ha ottenuto la certificazione Ape Sociale prima del 2024, permangono limiti più ampi (8.000 euro da lavoro dipendente e 4.800 euro da autonomo).
Il mancato rispetto di questi limiti comporta la sospensione della pensione e l’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, con un rischio concreto di accertamenti fiscali e richieste di restituzione.

Pensione anticipata flessibile e novità normative 2026
La pensione anticipata flessibile, introdotta dalla legge di bilancio 2024 e confermata per il 2025, è accessibile a lavoratori dipendenti e autonomi che maturano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. La decorrenza del trattamento pensionistico è differenziata a seconda del settore lavorativo e della gestione previdenziale di riferimento, con finestre temporali che variano da sette a nove mesi.
Il trattamento è calcolato secondo il sistema contributivo e prevede un importo lordo mensile massimo pari a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legge. È fondamentale sottolineare che, durante il periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione anticipata flessibile e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), la pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale con limite di 5.000 euro annui.
La domanda può essere presentata online tramite il sito INPS, Contact Center o tramite patronati. Il mancato rispetto delle regole di incumulabilità comporta la sospensione della pensione e il recupero delle somme erogate indebitamente.








